Art. 43
StatutoCapo IV

Art. 43

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In vigore dal 24 nov 1894
Il maestro non potrà, senza regolare permesso, assentarsi dalla scuola nelle ore e nei giorni destinati all'insegnamento. Quando per speciali circostanze abbia bisogno di cambiare i giorni e le ore di lezione, o per reale grave impedimento non possa recarsi a scuola deve per tempo renderne avvisato il presidente del consiglio che può anche apporre un decreto quando sia per derivarne un danno alla scuola, e non si abbiano giusti motivi per giustificare la variazione o l'assenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-43