Art. 4
StatutoCapo I

Art. 4

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In vigore dal 24 nov 1894
L'insegnamento nella scuola verrà dato per le classi terza, quarta e quinta elementari, e comprende il catechismo e la storia sacra, i doveri dell'uomo e del cittadino, la lingua italiana, la geografia, l'aritmetica, e la geometria, la calligrafia, la storia, i principi di disegno lineare, di fisica, e di meccanica, e di storia naturale, l'agricoltura e la ginnastica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-4