Art. 39
StatutoCapo IV

Art. 39

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In vigore dal 24 nov 1894
Le votazioni in seno al consiglio possono farsi per appello nominale o per alzata e seduta: devono però sempre aver luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-39