Statuto›Capo IV
Art. 39
39 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Le votazioni in seno al consiglio possono farsi per appello nominale o per alzata e seduta: devono però sempre aver luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-39