Statuto›Capo IV
Art. 37
37 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Le adunanze del consiglio in via straordinaria verranno indette sia per invito del presidente, sia per ordine dell'autorità, sia finalmente per domanda fatta da due membri almeno del consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-37