Art. 37
StatutoCapo IV

Art. 37

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In vigore dal 24 nov 1894
Le adunanze del consiglio in via straordinaria verranno indette sia per invito del presidente, sia per ordine dell'autorità, sia finalmente per domanda fatta da due membri almeno del consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-37