Art. 3
StatutoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 24 nov 1894
La scuola starà aperta nei mesi e nei giorni stabiliti dal calendario scolastico della provincia, e comprenderà due lezioni quotidiane della complessiva durata di ore quattro, che verranno date dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 4 pomeridiane dal principio dell'anno scolastico a tutto il mese di marzo, e dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 4 alle 6 pomeridiane dal primo aprile al termine dell'anno scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-3