Art. 28
StatutoCapo III

Art. 28

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In vigore dal 24 nov 1894
Nessuna deliberazione s'intende approvata, se non è presa alla maggioranza assoluta dei votanti e quando non vi sia l'intervento almeno di tre membri compreso il segretario. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, e firmati da tutti gli intervenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-28