Art. 27
StatutoCapo III

Art. 27

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In vigore dal 24 nov 1894
Nell'una e nell'altra sessione, come nelle adunanze straordinarie, ordina l'apertura del concorso per la nomina dell'insegnante secondo le norme stabilite dalle leggi sulla pubblica istruzione e procede alla relativa nomina. Delibera intorno al licenziamento del maestro alla scadenza dei termini regolati dalla legge, serbate intatte le formalità che la legge stessa prescrive a garanzia degli insegnanti. Procede in conformità delle leggi, e quando ricorra il caso, al licenziamento d'ufficio dell'insegnante, o alla pronunzia di altre misure disciplinari contro il medesimo. Delibera intorno alle spese per la manutenzione dei beni mobili, ed immobili, e per la provvista di attrezzi od arredi in servizio della scuola o dell'amministrazione. Ordina la costituzione di nuova rendita intestata al legato, quando si verifichino degli avanzi. Determina ed approva la cauzione da prestarsi dal tesoriere. Compie infine tutti gli atti e provvedimenti che sieno necessari per l'esecuzione del presente statuto, e pel buon andamento dell'istituzione.
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