Art. 26
StatutoCapo III

Art. 26

26 / 51
In vigore dal 24 nov 1894
Nel mese di settembre approva il bilancio preventivo dell'anno avvenire e nel mese di marzo approva il consuntivo reso dal tesoriere per la gestione dell'anno precedente e constata le variazioni od aggiunte fatte all'inventario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-26