Statuto›Capo III
Art. 26
26 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Nel mese di settembre approva il bilancio preventivo dell'anno avvenire e nel mese di marzo approva il consuntivo reso dal tesoriere per la gestione dell'anno precedente e constata le variazioni od aggiunte fatte all'inventario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-26