Art. 24
StatutoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 24 nov 1894
Il presidente quale capo del consiglio d'amministrazione invigila anche coll'aiuto dei consiglieri sull'andamento generale della scuola, cura l'osservanza dell'orario prescritto e informa l'autorità scolastica di quanto può alla medesima interessare. Cura l'esatta osservanza del presente statuto. Convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, e propone le materie da trattarsi nelle adunanze del medesimo. Cura la spedizione all'autorità di tutti gli atti e documenti, che dalle leggi e dal presente statuto sono prescritti e mette in esecuzione i provvedimenti e le deliberazioni prese dal consiglio. Firma tutti gli atti nell'interesse dell'istituzione e la rappresenta in tutte le operazioni nelle quali è necessario il suo legale intervento. Compie in fine tutti gli atti che gli sono affidati dalle leggi e dal presente statuto come legale rappresentante del legato. In caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere anziano, o quello che può essere appositamente delegato dal presidente.
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