Art. 22
StatutoCapo II

Art. 22

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In vigore dal 24 nov 1894
La nomina dei membri del consiglio quando questo è costituito, spetta, salvo il caso previsto dall', al consiglio stesso, ed avverrà in qualunque tempo occorra surrogare consiglieri che per qualsiasi motivo avranno cessato di far parte. Se il consiglio non è costituito la nomina dei respettivi membri verrà fatta dal sindaco, o dall'incaricato di reggere l'amministrazione provvisoria in seguito a scioglimento del consiglio d'amministrazione. In questo caso il consiglio stesso deve però verificare la regolarità delle nomine come sopra avvenute, e confermare la propria costituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-22