Art. 20
StatutoCapo II

Art. 20

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In vigore dal 24 nov 1894
Quando nelle discendenze chiamate a far parte del consiglio si trovi ugualmente il numero dei membri ad esso assegnato, non potranno contemporaneamente appartenere alla stessa amministrazione gli ascedenti e i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-20