Art. 17
StatutoCapo II

Art. 17

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In vigore dal 24 nov 1894
Quando il consiglio d'amministrazione costituito come agli lo creda utile o necessario nell'interesse del servizio potrà (avutane licenza dal consiglio provinciale scolastico) aumentare di un supplente il numero dei suoi membri scegliendolo sempre secondo le date forme e regole di preferenza nelle discendenze sopra indicate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-17