Statuto›Capo II
Art. 17
17 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Quando il consiglio d'amministrazione costituito come agli lo creda utile o necessario nell'interesse del servizio potrà (avutane licenza dal consiglio provinciale scolastico) aumentare di un supplente il numero dei suoi membri scegliendolo sempre secondo le date forme e regole di preferenza nelle discendenze sopra indicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-17