Art. 14
StatutoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 24 nov 1894
Se alcuno fra i chiamati come sopra a far parte del consiglio d'amministrazione non possa per ragioni d'impedimento, o non voglia assumere la carica, subentrerà il maggior nato tra i rimanenti nella medesima discendenza mascolina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-14