Art. 11
StatutoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 24 nov 1894
Il presidente è nominato dal consiglio a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono. Il segretario anche esso nominato dal consiglio può essere rinominato di anno in anno. Il tesoriere dura in carica cinque anni e viene esso pure nominato dal consiglio.
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