Statuto›Capo II
Art. 11
11 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Il presidente è nominato dal consiglio a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono.
Il segretario anche esso nominato dal consiglio può essere rinominato di anno in anno.
Il tesoriere dura in carica cinque anni e viene esso pure nominato dal consiglio.
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