Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 set 1894
Ai termini di legge e non più tardi del 9 settembre prossimo, si procederà alla costituzione del Consiglio comunale di Campo nell'Elba. Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 5 agosto 1894. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-08-05;387#art-3