Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 set 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile fondato in Campiglione (Torino) col concorso del marchese Casimiro San Martino di San Germano, il quale con atto 20 dicembre 1891 donava a tal uopo un immobile del valore di lire cinquemila, e di una società di azionisti, per ottenere la costituzione dell'asilo stesso in ente morale e la approvazione del suo statuto organico: Vedute le relative deliberazioni del consiglio comunale di Campiglione e della giunta provinciale amministrativa di Torino; Vedute le leggi del 17 luglio 1890, n. 6972, 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile, come sopra, fondato in Campiglione è costituito in ente morale sotto l'amministrazione di un consiglio composto del seniore della nobile casa San Martino di San Germano, del parroco, in qualità di membri nati, e di altre cinque persone nominate a tempo, una dal consiglio comunale e quattro dall'assemblea degli azionisti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-22;354#art-1