Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 set 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Asigliano (Novara) deliberato da quel consiglio comunale e dallo stesso presentato per la Nostra approvazione;
Viste le relative deliberazioni di detto consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa;
Vista la legge del 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Asigliano, in data 25 settembre 1893, composto di 35 articoli, al 23° dei quali si aggiunge il seguente capoverso:
«I bambini poveri avranno sempre la preferenza sugli agiati.
«Fra i poveri saranno preferiti: 1° gli orfani di padre e madre; 2° gli orfani di uno dei genitori.»
Il detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1894.
Reg. 195. Atti del Governo a f. 360. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-22;341#art-1