Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 lug 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda del comitato costituitosi in Cossila (Novara) per dare esecuzione al legato di lire 12,500 disposto con testamento quattordici gennaio 1892 dal fu Giovanni Mosca per la fondazione di un asilo infantile nella frazione di detto comune denominata «San Giovanni Battista» la quale domanda ha per oggetto: la costituzione in ente morale del nuovo asilo; l'autorizzazione ad accettare il suindicato legato Mosca e la casa costruitasi per iniziativa di esso comitato onde stabilirvi la sede del pio istituto; Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Cossila e della giunta provinciale amministrativa di Novara; Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile come sopra fondato nella frazione «San Giovanni Battista» del comune di Cossila, è costituito in ente morale ed è autorizzato ad accettare il legato disposto dal fu Giovanni Mosca col sopracitato testamento e la casa costruitasi per la sede della nuova opera pia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-06-07;299#art-1