Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 lug 1894
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 12 febbraio 1888 n. 5263, mediante il quale il porto Corsini, in provincia di Ravenna, fu iscritto nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria dei porti del Regno, agli effetti degli articoli 2, 3, 7 e 10 del testo unico 2 aprile 1885 della vigente legge sui porti, e fu approvato contemporaneamente l'elenco degli enti interessati nel commercio del porto stesso, col riparto delle quote di contributo nelle relative spese;
Visto il ricorso 16 gennaio 1890 della Deputazione provinciale di Ravenna, inteso ad ottenere il passaggio di detto porto dalla seconda alla lª serie della seconda classe della seconda categoria predetta, e la decorrenza degli effetti giuridici di tale nuova classificazione dall'anno in cui si verificò l'aumento del tonnellaggio all'uopo prescritto dalla precitata legge;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Considerato che, essendosi difatti verificato nel porto Corsini in ciascun anno del triennio 1887-89 e nei successivi il movimento di oltre 100,000 tonnellate di merci, tra importazione ed esportazione, l'invocato passaggio deve intendersi avvenuto dal termine del suddetto triennio, e quindi a partire dall'anno finanziario 1890-91;
Visti i ricordati articoli 2, 3, 7 e 10 della precitata legge;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei LL. PP., del Consiglio dell'Industria e del Commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il passaggio del porto Corsini dalla 2ª alla prima serie della 2ª classe della 2ª categoria generale de porti del Regno, giusta l'unito elenco, visto, d'ordine No-i stro, dal Ministro dei Lavori Pubblici, e contenente la designazione degli enti interessati nel commercio del porto medesimo e l'indicazione delle rispettive loro quote di concorso nelle relative spese, alquanto variate in più od in meno da quelle di cui nell'elenco annesso al precitato Regio decreto 12 febbraio 1888, a motivo dei mutamenti avvenuti negli elementi popolazione e principale dei tributi diretti dopo l'epoca della prima classificazione.
Gli effetti giuridici di tale variazione di serie, per quanto si riferisce al riparto della spesa di detto porto, cominceranno a decorrere dal principio dell'esercizio finanziario 1890-91.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1894.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-06-03;252#art-1