Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 giu 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda della congregazione di carità di Sambuca Zabut (Girgenti) per la costituzione in ente morale dell'orfanotrofio femminile fondato in quel comune dalla fu Vita Cacioppo con testamento 1° giugno 1886, e per l'autorizzazione ad accettare la eredità, ammontante a circa lire 40,000 nette, disposta per tale fondazione dalla testatrice predetta;
Viste le deliberazioni relative della congregazione di carità su mentovata e del consiglio comunale di Sambuca Zabut e della giunta provinciale amministrativa;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'orfanotrofio femminile, come sopra fondato dalla fu Vita Cacioppo in Sambuca Zabut, è costituito in ente morale sotto l'amministrazione della congregazione di carità, in unione all'arciprete pro tempore del luogo, ed è autorizzato ad accettare l'eredità che ne costituisce la dotazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1894.
Reg. 195. Atti del Governo a f. 138. E. Angelotti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.
F. Crispi.
Storico versioni
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