Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza avanzata dal sindaco di Genova, affinché sia dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di alcune botteghe addossate alla torre a nord della porta Soprana o di S. Andrea in quella città; Considerando che tale espropriazione è necessaria per il restauro di quell'importantissimo monumento; Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli art. 4,5 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Visti gli art. 83 e 84 della legge sopradetta; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata di pubblica utilità a favore del comune di Genova l'espropriazione dei seguenti immobili situati nella detta città lungo la via Ravecca: Bottega distinta col civico numero 2 rosso; Bottega distinta col civico numero 4 rosso; Bottega distinta col civico numero 6 rosso e piccolo locale superiore; Bottega distinta coi civici numeri 8 e 10 con tutti i locali annessi; Bottega distinta coi civici numeri 12 e 14 e locali superiori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-25;118#art-1