Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 apr 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza avanzata dal sindaco di Genova, affinché sia dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di alcune botteghe addossate alla torre a nord della porta Soprana o di S. Andrea in quella città;
Considerando che tale espropriazione è necessaria per il restauro di quell'importantissimo monumento;
Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli art. 4,5 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visti gli art. 83 e 84 della legge sopradetta;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata di pubblica utilità a favore del comune di Genova l'espropriazione dei seguenti immobili situati nella detta città lungo la via Ravecca:
Bottega distinta col civico numero 2 rosso;
Bottega distinta col civico numero 4 rosso;
Bottega distinta col civico numero 6 rosso e piccolo locale superiore;
Bottega distinta coi civici numeri 8 e 10 con tutti i locali annessi;
Bottega distinta coi civici numeri 12 e 14 e locali superiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-25;118#art-1