Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 feb 1894
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta l'istanza degli elettori amministrativi residenti a Bicogno, frazione del comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino), per il distacco della frazione stessa dal detto comune e l'aggregazione al comune di Nomaglio, nella provincia medesima; Vedute le deliberazioni 26 gennaio, 12 aprile e 27 aprile 1893 dei Consigli comunali di Borgofranco, d'Ivrea e di Nomaglio; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino del 14 novembre 1893; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . La frazione Bicogno è distaccata dal comune di Borgofranco d'Ivrea ed è aggregata al comune di Nomaglio a decorrere dal 1° febbraio 1894.
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