Art. 7
Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 7

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In vigore dal 4 mag 1894
Il presidente ed il vice-presidente durano in carica tre anni. Gli altri membri vengono rinnovati per un terzo ogni anno. Nei primi due anni susseguenti alle elezioni generali la scadenza viene determinata dalla sorte in seguito dall'anzianità. I membri scadenti sono sempre rieleggibili.
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