Art. 25
Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 25

25 / 25
In vigore dal 4 mag 1894
Per i casi non previsti dal presente statuto delibererà l'amministrazione, salvo alla medesima l'obbligo di riferirne nella prossima adunanza governativa. Visto: d'ordine di S. M. Il ministro della pubblica istruzione: G. BACCELLI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-25