Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 25
25 / 25In vigore dal 4 mag 1894
Per i casi non previsti dal presente statuto delibererà l'amministrazione, salvo alla medesima l'obbligo di riferirne nella prossima adunanza governativa.
Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione:
G. BACCELLI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-25