Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 20
20 / 25In vigore dal 4 mag 1894
In mancanza del presidente o del vice-presidente, ne fa le veci il membro più anziano, ed a pari anzianità il maggiore d'età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-20