Art. 16
Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 16

16 / 25
In vigore dal 4 mag 1894
Le adunanze sono generali ordinarie e generali straordinarie coll'intervento di tutti i soci e del consiglio d'amministrazione. Le adunanze generali ordinarie si terranno una volta all'anno nel mese di novembre, in giorno ed ora stabiliti dall'amministrazione e notificate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Queste adunanze avranno per iscopo precipuo la revisione dei conti dell'anno scolastico precedente e la nomina dei membri dell'amministrazione scadenti. Le adunanze generali straordinarie si terranno, quando lo richiedano speciali motivi, dietro convocazione del presidente o su domanda per iscritto firmata da almeno otto soci. Quelle del consiglio d'amministrazione avranno luogo ogni qualvolta l'interesse della scuola ne lo richieda, sia per volere del presidente, sia dietro desiderio di almeno due dei suoi membri, sia per ordine della superiore autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-16