Statuto organico›Capo TERZO
Art. 14
14 / 25In vigore dal 4 mag 1894
All'insegnante verrà concesso un comodo alloggio con mobilio, il godimento del giardino annesso all'edificio scolastico e corrisposto lo stipendio annuo di lire quattrocentocinquanta pagabile dal tesoriere in decimi posticipati.
Venendo a crescere il reddito dell'istituzione l'amministrazione potrà aumentare adeguatamente lo stipendio della maestra.
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