Art. 14
Statuto organicoCapo TERZO

Art. 14

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In vigore dal 4 mag 1894
All'insegnante verrà concesso un comodo alloggio con mobilio, il godimento del giardino annesso all'edificio scolastico e corrisposto lo stipendio annuo di lire quattrocentocinquanta pagabile dal tesoriere in decimi posticipati. Venendo a crescere il reddito dell'istituzione l'amministrazione potrà aumentare adeguatamente lo stipendio della maestra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-14