Art. 13
Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 13

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In vigore dal 4 mag 1894
Il presidente è capo dell'amministrazione ed il legittimo rappresentante dell'istituto. Egli sovraintende a tutti i rami dell'amministrazione e provvede in modo speciale alla esecuzione delle deliberazioni ed all'esatta osservanza dello statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-13