Statuto organico›Capo SECONDO
Art. 11
11 / 25In vigore dal 4 mag 1894
L'amministrazione provvede a tutte le esigenze morali e materiali della scuola. Nomina nel suo seno un tesoriere-segretario che dovrà prestare adeguata cauzione e non percepirà alcun stipendio o retribuzione sul bilancio della scuola.
Per opera di questi tiene la contabilità dei movimenti di cassa rendendone conto in apposita adunanza generale.
Il tesoriere-segretario non avrà voto deliberativo nel solo caso in cui si tratterà della resa dei conti della sua gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-11