Art. 3
3 / 3In vigore dal 3 dic 1893
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Cosenza e Pietrafitta, cui si provvederà, a termini di legge, in base alle liste debitamente riformate, i detti Consigli comunali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 11 ottobre 1893.
UMBERTO.
GIOLITTI.
Visto, Il Guardasigilli: ARMÒ.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-10-11;613#art-3