Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 dic 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Montefalco (Perugia) relative all'istituzione in quel comune di un asilo infantile; Viste le deliberazioni dello stesso consiglio comunale e della locale congregazione di carità riflettenti la proposta di invertire a favore dell'asilo infantile predetto il patrimonio del conservatorio di Provvidenza dei monti frumentari denominati «De Cuppis, della Consolazione, di S. Carlo in Turrita, di S. Maria in Pietranta, della Madonna del Rosario in Casale, della Madonna del Rosario in S. Luca, del SS. Sacramento in Fratta e del SS. Sacramento in Fabbri» nonché la parte di patrimonio del legato Piceni non destinata a scopo dotale; Visto il parere della giunta provinciale amministrativa di Perugia; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e il regolamento 5 febbraio 1891, n. 99; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile sovraccennato è eretto in ente morale e la sua amministrazione viene affidata alla locale congregazione di carità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-09-13;601#art-1