Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 set 1893
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduto il ricorso del comune di Pieve del Cairo, in provincia di Pavia, per ottenere la delimitazione del confine territoriale in base alla mappa del 1775, contro la pretesa del comune di Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria, di censire terreni estranei alla cerchia della sua mappa; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali interessati, non che quelle dei Consigli provinciali di Pavia e di Alessandria 30 marzo e 13 ottobre 1892; Veduta la legge comunale e provinciale; Sentito il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Accolto il ricorso del comune di Pieve di Cairo, sono ritenuti per confini del suo territorio quelli segnati nella mappa censuaria del 1775, colle modificazioni introdottevi col decreto Reale di costituzione del comune di Isola Sant'Antonio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1893. UMBERTO. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-08-06;482#art-1