Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 dic 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda con cui gli esecutori testamentari del fu sacerdote don Giovanni Magliano chiedono che la fondazione da questi ordinata Con testamento olografo 26 ottobre 1889 di un orfanotrofio maschile in Bene Vagienna (Cuneo) sia costituita in ente morale; Veduto il progetto di statuto organico per la nuova opera pia; Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Bene Vagienna e della giunta provinciale amministrativa di Cuneo; Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La fondazione sopra stabilita dal fu sacerdote don Giovanni Magliatio è costituita in ente morale sotto il nome di «Orfanotrofio maschile Gazzeva-Magliano» e ne è approvato il relativo statuto organico, composto di ventidue articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1893. Reg. 193. Atti del Governo a f. 353. Petrecca. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò. G. Giolitti.
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