Art. 1
1 / 2In vigore dal 29 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda della congregazione di carità di Como per essere autorizzata ad accettare i legati di lire 2,000, lire 10,000, lire 10,142.69 disposti dai furono Virginia Fiori, Carolina Meotti e Gaetano Negretti coi rispettivi testamenti del 18 giugno 1883, 26 agosto 1885 e 16 aprile 1890, per la fondazione di un istituto pei ciechi poveri di detta città, da denominarsi Umberto e Margherita,
nonché per ottenere il riconoscimento giuridico dell'ente suddetto e l'approvazione del relativo statuto organico;
Viste le relative deliberazioni della congregazione di carità su mentovata, del consiglio comunale e della giunta provinciale amministrativa di Como;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio. dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La congregazione di carità di Como è autorizzata ad accettare i legati come sopra disposti dai furono Virginia Fiori, Carolina Meotti e Gaetano Negretti a favore dell'istituto pei ciechi poveri Umberto e Margherita, il quale viene eretto in ente morale da amministrarsi dalla congregazione medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-07-23;606#art-1