Art. 1
1 / 4In vigore dal 24 set 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto del 31 ottobre 1888, n. 3141, col quale fu istituito il collegio per le orfane degli insegnanti elementari in Anagni;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 2 luglio 1891, n. 296;
Riconosciuta la opportunità di rendere più semplice e più efficace la costituzione della giunta amministrativa del collegio stesso;
Ritenuto che, nell'interesse delle giovinette che vi sono accolte, giovi e sia pur cosa desiderata aggiungere alle scuole esistenti un regolare corso di studi complementari e normali;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il governo e l'amministrazione dell'istituto sono commessi ad una giunta di sette membri.
Sono chiamati a comporla, un presidente e due delegati di nomina governativa, dei quali uno scelto fra le maestre elementari, un delegato del municipio di Anagni due del comitato delle signore, costituito col regio decreto del 20 dicembre 1888, ed uno del consiglio provinciale di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-07-18;356#art-1