Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 27 ago 1893
Nella prima quindicina di gennaio di ogni anno, e cioè alla installazione dei commissari nuovi eletti, il comitato elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente, il segretario e l'economo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-9