Art. 6
Statuto

Art. 6

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In vigore dal 27 ago 1893
Compiuta la votazione, qualunque sia il numero delle schede deposte nell'urna, i tre assistenti alla votazione procedono allo spoglio delle stesse e proclamano eletto quello che raccolse maggior numero di voti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-6