Art. 31
Statuto

Art. 31

31 / 32
In vigore dal 27 ago 1893
Tutte le alunne interne dovranno essere provviste del corredo che verrà determinato dai regolamenti e dovranno provvedere ai propri indumenti ed alle sostituzioni di quelle parti del corredo che venissero a deperire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-31