Statuto
Art. 31
31 / 32In vigore dal 27 ago 1893
Tutte le alunne interne dovranno essere provviste del corredo che verrà determinato dai regolamenti e dovranno provvedere ai propri indumenti ed alle sostituzioni di quelle parti del corredo che venissero a deperire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-31