Statuto
Art. 30
30 / 32In vigore dal 27 ago 1893
Gli aventi la patria potestà o la tutela delle fanciulle ammesse come interne al collegio faranno atto di regolare obbligazione di pagare in quattro uguali rate trimestrali la retta di annue lire 400 e lire 17,50 per ciascuno dei quattro trimestri per titolo di uso del letto e biancheria da tavola, e di abbonamento alla lavatura e stiratura di tutta la biancheria, come pure per la cura dentistica, per eventuali visite mediche e chirurgiche, e per medicinali.
Se trattasi di alunne ammesse a posti gratuiti l'obbligazione si limiterà all'impegno di pagare le quattro trimestralità da lire 17,50 e di rimborsare la tassa di ricchezza mobile che colpisce la somma di lire 400 versate dallo Stato per ogni borsa gratuita o tratte dal lascito Maria Luigia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-30