Art. 3
Statuto

Art. 3

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In vigore dal 27 ago 1893
Le rendite del collegio sono: a) Gli assegni fissi di complessive annue lire 4,000, stabilite con le deliberazioni dei consigli comunale e provinciale di Piacenza in data 4 aprile 1872 e 15 marzo 1873; b) Il concorso annuo che vien dato dalla locale cassa di risparmio; c) I proventi delle rette delle alunne interne, sia che queste rette vengano pagate dalle alunne, o sia che derivino o dall'assegno governativo di ottomila lire annue concesso per la creazione di venti posti gratuiti o dal lascito di Maria Luigia; d) Le tasse mensili pagate dalle alunne esterne; e) Le tasse mensili per insegnamenti speciali; f) I lasciti e le donazioni eventuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-3