Art. 29
Statuto

Art. 29

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In vigore dal 27 ago 1893
Il comitato è giudice inappellabile circa l'ammissione delle alunne al collegio ed il conferimento dei posti interni gratuiti per il lascito Maria Luigia e dei dieci posti esterni gratuiti. Il comitato prende in esame i titoli delle concorrenti ai posti interni di creazione governativa e fa al Ministero della pubblica istruzione motivata proposta dei conferimenti, trasmettendo anche l'elenco dei titoli di tutte le altre concorrenti. La nomina a tali posti è fatta dal Ministero. La perdita del posto gratuito vien dichiarata dal comitato quando per gravi mancanze dell'alunna, o per malattia che ne renda intollerabile la compagnia, è costretto allontanare dal collegio l'alunna, o quando questa non superi, anche nella prima prova di riparazione, gli esami di promozione da classe a classe o finale dell'ultimo anno di corso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-29