Statuto
Art. 28
28 / 32In vigore dal 27 ago 1893
Nel collegio sono istituiti dieci posti di alunne esterne ai quali possono aspirare tutte le fanciulle di civile e non agiata condizione che siano residenti a Piacenza.
Questi posti vengono conferiti per i titoli dei genitori con gli stessi criteri e graduatoria di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-28