Art. 24
Statuto

Art. 24

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In vigore dal 27 ago 1893
Non sono ammesse alunne interne che non abbiano raggiunto il sesto anno d'età o che abbiano superato il decimo. Il comitato per altro può ammettere anche oltre il decimo anno d'età quelle giovanette che, o per attestati di altri istituti di educazione civile di pari grado, o per esame subito al collegio risultassero abili ad essere iscritte a quella classe cui per ragione della età e tenuto conto di studi regolari avrebbero potuto appartenere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-24