Statuto
Art. 21
21 / 32In vigore dal 27 ago 1893
L'istruzione che viene impartita comprende tutto l'insegnamento elementare prescritto dalle leggi dello Stato e questi altri insegnamenti: religione, letteratura italiana, storia e geografia, doveri e diritti, aritmetica, geometria e contabilità di famiglia, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, lavori femminili, ricamo, disegno e ornato, lingua francese ed esercizi ginnici.
Tali insegnamenti si dividono in tre gradi: il primo della durata di cinque anni, il secondo di due anni, il terzo di tre anni.
Agli insegnamenti sovraindicati si aggiunge anche nel terzo grado l'insegnamento della pedagogia per le alunne che volessero conseguire la patente di insegnante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-21