Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 giu 1893
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduto il Reale decreto 3 novembre 1877, col quale vennero aggregate al comune di Piscina talune frazioni dei comuni di Airasca e Scalenghe; Vedute le nuove istanze delle frazioni di Gabellieri di Airasca, Casevecchie e Martini appartenenti al comune di Airasca, e delle frazioni Margari, Rivarossa, Baudi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe, appartenenti al comune di Scalenghe; Vedute le nuove deliberazioni dei Consigli comunali interessati di Airasca, di Scalenghe e di Piscina; nonché la nuova deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 19 gennaio 1893; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Reale decreto 3 novembre 1877 è revocato.
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