Statuto›Capo II
Art. 8
8 / 27In vigore dal 6 mag 1893
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti, la proposta si ritiene respinta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-8