Statuto›Capo II
Art. 7
7 / 27In vigore dal 6 mag 1893
È vietato ai consiglieri di prender parte a deliberazioni riguardanti interessi loro propri, o dei loro consanguinei ed affini fino al 4° grado civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-7