Art. 4
StatutoCapo I

Art. 4

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In vigore dal 6 mag 1893
Un consiglio composto di tre membri, uno dei quali nominato dal comune di Montefranco, uno da quello di Spoleto e l'altro da quello di Imola, rappresenta ed amministra l'opera scolastica. Questi consiglieri vengono eletti ogni tre anni dai singoli comuni a maggioranza di voti, come al capo III.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-4