Art. 3
StatutoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 6 mag 1893
I mezzi, coi quali la istituzione provvede agli oneri impostile dal testatore, consistono nelle rendite provenienti dai capitali descritti nell'inventario patrimoniale e da quelli che in seguito potesse acquistare, od in altro modo conseguire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-3