Statuto›Capo VI
Art. 27
27 / 27In vigore dal 6 mag 1893
Mentre, come fondazione scolastica, il lascito Sbarretti è sottoposto alla vigilanza dell'autorità scolastica e all'alta tutela del Ministero dell'istruzione pubblica, a forma degli della legge organica sull'istruzione del 13 novembre 1859, esso è, rispetto alla sua gestione economica e per i fini suoi eventuali di beneficenza, sottoposto alla autorità tutoria delle istituzioni pubbliche di beneficenza, stabilita dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), secondo le norme della quale dovrà altresì procedere la
sua amministrazione. E poiché la sede del consiglio d'amministrazione è in Roma, alla giunta provinciale amministrativa di Roma spetta la tutela sopraddetta.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
F. MARTINI.
Il ministro dell'interno
G. GIOLITTI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-27